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ULTIM’ORA – “Vietato andare al mare con le auto”: SEQUESTRO e blocco dei veicoli, ufficiale la legge 5-BIS I Rimozione immediata, resti a piedi tutta la vacanza

Un'auto con fermo amministrativo - fonte depositphotos.com - giornalemotori.it
Un’auto con fermo amministrativo al mare – fonte depositphotos.com – giornalemotori.it

E’ legge: da oggi è “vietato andare al mare con le auto”. Tutto vero, può sembrare assurdo e metter paura, senza alcun dubbio. Ma è ufficiale. Lo dice la legge, l’art 5 bis se vogliamo essere precisi. Rischi tutto: a partire dalla tua stessa auto. Te la portano via.

Ecco che scatta, infatti, il sequestro coatto e il blocco del veicolo. Con una vera e propria rimozione immediata: in pratica, resti a piedi tutta la vacanza.

E’ questo l’effetto di una legge che in molti, tra gli esperti di legge e di Codice della Strada, conoscono fin troppo bene: con tanto di riferimento normativo.

Stiamo parlando infatti di quanto dice a chiare lettere l’articolo 159 del Codice della Strada, uno dei più noti tra gli esperti del settore, ovviamente.

Si tratta del tema annoso delle rimozioni e del blocco dei veicoli, con tutta una serie di specifiche e di indicazioni di legge a disciplinare i singoli casi.

Ti bloccano l’auto ecco chi e quando

In particolare, come ha anche definito una legge del 1994, la numero 84 del 28 di Gennaio, scattano i sequestri di tipo conservativo per alcuni veicoli. Dove e quando? lo chiariamo subito. L’Art. 159 del Codice della Strada, in particolare il comma 5-bis, introduce una specifica disposizione relativa alla rimozione forzata dei veicoli nelle aree portuali e marittime, come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Tale norma ha l’obiettivo di garantire il corretto funzionamento logistico e operativo dei porti, evitando che veicoli parcheggiati in maniera irregolare ostacolino le attività commerciali, di trasporto o di sicurezza.

Al mare in auto, attento all'effetto sommergibile - fonte stock.adobe - giornalemotori.t
Al mare in auto, attento – fonte stock.adobe – giornalemotori.t

Cosa prevede il comma 5-bis dell’art. 159 CdS

Il comma 5-bis stabilisce che, nelle aree portuali e marittime, è possibile procedere alla rimozione dei veicoli in sosta irregolare anche se non ricorre un concreto intralcio alla circolazione, come invece richiesto in altri contesti. Questo significa che, in tali zone, è sufficiente il solo fatto che il veicolo sia parcheggiato in violazione delle norme, a prescindere dalle conseguenze immediate sul traffico.

In pratica, all’interno di un’area portuale, non è necessario dimostrare che l’auto intralci fisicamente un passaggio: basta che sia in divieto o fuori dagli spazi consentiti perché possa essere rimossa. Le aree portuali e marittime cui fa riferimento il comma 5-bis sono definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che disciplina il riordino della legislazione in materia portuale. Questa legge identifica le autorità portuali, oggi chiamate Autorità di Sistema Portuale, che gestiscono i porti di rilevanza nazionale e internazionale. In tali aree si svolgono operazioni di carico e scarico merci, imbarco passeggeri, manovre di mezzi speciali e attività operative che richiedono la massima efficienza e sicurezza. Un veicolo mal posizionato può creare ritardi nelle operazioni e problemi di sicurezza.