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Posto di blocco, non temere: NON è più REATO PENALE I Lo dice la Cassazione: ma occhio a questo dettaglio che ti può costare caro

Posto di blocco - fonte depositphotos.com - giornalemotori.it
Posto di blocco – fonte depositphotos.com – giornalemotori.it

Puoi tirare un sospiro di sollievo: non rischi il carcere, ma devi comunque stare attento a non commettere questa infrazione.

Fino a poco tempo fa, l’infrazione di cui ti stiamo per parlare era tra le peggiori che ognuno potesse commettere. Ora, invece, le cose sono cambiate in modo importante e in maniera positiva per gli automobilisti e non solo.

A stabilirlo è stato niente meno che la Corte di Cassazione tramite la sentenza numero 35328 del 22 settembre 2022. Si è espressa su questo tema facendo chiarezza su un argomento sul quale regnava parecchia confusione.

In particolare, la sentenza è scoppiata dopo un caso che ha fatto particolare clamore nel nostro paese. A tal punto da spingere la Corte di Cassazione a prendere un provvedimento che nessuno si sarebbe aspettato.

Ma che cosa prevede questa sentenza e che cosa cambia da ora in poi per quello che un tempo era un reato e ora invece non lo è più?

La sentenza della Corte di Cassazione

Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’offesa rivolta alla polizia tramite un post sui social media non costituisce reato di vilipendio. Il caso è scoppiato in seguito alla vicenda di un giovane che aveva pubblicato su Instagram una foto davanti ad un’auto della Polizia Locale accompagnata dalla scritta “fuck the police”.

L’imputato, che allora era minorenne, ha fatto ricorso e la Suprema Corte lo ha accolto. Ha così annullato senza rinvio la sentenza precedente, poiché l’azione contestata non integra il reato di vilipendio alla forze armate come previsto dall’articolo 290 del Codice penale.

Insulti sui social alla polizia - fonte Pexels - giornalemotori.it
Insulti sui social alla polizia – fonte Pexels – giornalemotori.it

Che cosa prevede l’articolo 290, e cosa ti succede

La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione in base ad un argomento giuridico inaspettato. Infatti, ha stabilito che la Polizia Locale (protagonista delle offese perpetrate dal giovane) non rientra la forze armate dello stato. L’articolo 290 del Codice penale tutela la Repubblica e le forze armate da offese e vilipendi. In Italia, le forze armate sono costituite da Esercito, Marina militare, dall’Aeronautica militare e dall’Arma dei carabinieri, che ha assunto tale qualifica soltanto a partire dal 2000.

Di conseguenza, la Suprema Corte ha concluso che l’offesa rivolta alla Polizia Locale non può integrare il reato di vilipendio previsto dall’articolo 290. Questo perché tale corpo non ha la qualifica di forza armate. Inoltre, la Corte ha specificato che sebbene gli agenti della Polizia Locale possano essere dotati di armi da fuoco, ciò non cambia la loro natura giuridica di corpo di polizia civile.