Assicurazione auto: ora paghi tutto tu I Stop ai furbetti, finisci sul lastrico
La RC auto è un dettaglio molto importante per chiunque sia in possesso di un veicolo. Ma c’è un particolare ancora più rilevante in alcuni casi.
L’assicurazione RC auto è obbligatoria per tutti i veicoli a motore che circolano sulle strade italiane. Si tratta di una copertura che garantisce il risarcimento dei danni causati a terzi in caso di incidente. Ma come scegliere la RC auto più adatta alle proprie esigenze? Innanzitutto, è bene confrontare le polizze online: grazie ai comparatori online, è possibile confrontare le tariffe e le condizioni di diverse compagnie assicurative in pochi minuti. Inoltre, è bene valutare anche le coperture accessorie: oltre alla RC Auto, è possibile aggiungere alla tua polizza altre garanzie facoltative, come la kasko, la furto e incendio, l’assistenza stradale, la tutela legale e altre ancora.
La rivalsa RC auto è il diritto che spetta alla compagnia assicurativa di chiedere il rimborso del risarcimento erogato al danneggiato in caso di incidente stradale provocato da un proprio assicurato. Questo diritto è previsto dall’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private, che stabilisce le condizioni e i limiti per l’esercizio della rivalsa.
La rivalsa RC auto si basa sul principio secondo cui chi causa un danno a terzi deve risponderne personalmente, anche se ha stipulato una polizza assicurativa. La compagnia assicurativa, infatti, agisce solo come mandataria dell’assicurato, e non come sua sostituta. Pertanto, se l’assicurato ha commesso una violazione del contratto o della legge, la compagnia assicurativa può rivalersi su di lui per il risarcimento pagato al danneggiato.
I casi in cui si applica
La rivalsa RC auto viene applicata dalla compagnia assicurativa quando si verificano una o più delle seguenti situazioni: l’assicurato ha causato l’incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; con un veicolo rubato, sottratto o comunque non autorizzato; con un veicolo privo di revisione periodica o di certificato di idoneità tecnica; con un veicolo non coperto da polizza assicurativa o con una polizza scaduta, sospesa o revocata; con un veicolo non conforme alle norme sul codice della strada o sul trasporto di persone o merci.
Inoltre, se l’assicurato ha causato l’incidente stradale con un veicolo modificato senza autorizzazione o non omologato; con un veicolo guidato da una persona non abilitata o non autorizzata; con un veicolo guidato da una persona diversa da quella indicata nella polizza assicurativa; con un veicolo usato per scopi diversi da quelli dichiarati nella polizza assicurativa; con un veicolo usato per attività illecite o pericolose; con dolo o colpa grave.
Un diritto sacrosanto per la compagnia
In aggiunta, qualora l’assicurato abbia omesso o ritardato la denuncia dell’incidente stradale alla compagnia assicurativa o alle autorità competenti; abbia fornito informazioni false o incomplete sulla dinamica dell’incidente stradale o sulla propria identità o quella del conducente del veicolo. Infine, se l’assicurato ha rifiutato o impedito le verifiche tecniche sul veicolo coinvolto nell’incidente stradale.
La compagnia assicurativa deve comunicare all’assicurato la sua intenzione di esercitare la rivalsa entro 2 anni dalla data dell’accertamento definitivo della responsabilità dell’incidente stradale. La comunicazione deve essere fatta per iscritto e deve contenere le motivazioni e le prove della rivalsa, nonché l’importo del risarcimento da rimborsare.