Guida in stato di ebbrezza: se la fai grossa una soluzione per evitare il carcere esiste, non serve l’avvocato
La Legge prevede pene dure per chi è colto alla guida con un tasso alcolemico superiore al livello consentito, ma ci sono anche altre possibilità oltre al carcere
Nel nuovo pacchetto di proposte presentato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, abbiamo visto come siano state previste misure davvero restrittive per chi viene colto brillo al volante.
La tolleranza è praticamente sotto zero, e questo dovrebbe preoccupare chi un minimo tiene alla sua vita, a quella degli altri, e perché no, anche alla sua libertà, dal momento che sono ancora troppi gli incidenti causati da conducenti in stato di ebbrezza alcolica.
Come molti di noi avranno avuto modo di capire, tra i provvedimenti che scatteranno di default nel momento qualora a un controllo all’etilometro si viene pizzicati oltre il limite di concentrazione di alcol nel sangue, è previsto il famigerato alcolock, il dispositivo anti accensione che non permette al motore di avviarsi nel caso il conducente risulti aver alzato un po’ troppo il gomito.
Tasso alcolemico e sanzioni
Questa misura entrerà in vigore per tutti coloro che sono stati sorpresi al volante in stato di ebbrezza. Si tratta in buona sostanza di un etilometro personale collegato al motore. Il dispositivo è obbligatorio già dal 6 luglio 2022 su ogni vettura di nuova omologazione, la quale deve dotarsi di una predisposizione per l’installazione di un alcolock. L’obbligo vero e proprio di adozione dell’apparecchio scatta solo in caso di condanna da parte di un tribunale per guida in stato di ebbrezza, e per di più il dispositivo è a carico dell’imputato. Questa misura si rende obbligatoria per due anni.
La guida in stato di ebbrezza è una violazione che fa riferimento all’articolo 186 del Codice della Strada, per la quale sono previste misure di contrasto piuttosto severe, ovviamente proporzionali alla gravità del reato commesso. Sono previste infatti una serie di sanzioni in progressione. Si inizia dal valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per g/l (grammi per litro), per cui scatta la prima sanzione amministrativa da 543 a 2.170 euro, alla quale si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. Se viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, l’ammenda può arrivare a 3.200 euro, con ovvia sospensione della patente da sei mesi ad un anno e la possibilità di arresto fino a sei mesi. Nei casi più gravi invece, quando cioè il tasso alcolemico risulta superiore a 1,5 g/l, l’ammenda arriva fino a 6.000 euro, la patente viene sospesa per un periodo da uno a due anni e si rischia l’arresto fino a un anno.
La pena sostitutiva
Se dunque si viene pizzicati con un tasso alcolemico particolarmente alto, il problema dell’alcolock diventerà secondario, dal momento che avremo a che fare con conseguenze ben più serie: il carcere. La legge però ci offre una possibilità di schivare questa condanna così dura consentendo all’imputato di chiedere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ma entro il termine improrogabile di 15 giorni dalla notifica del decreto. Sarà soltanto il GIP però a decidere per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, e potrebbe anche rigettare la richiesta, a seconda di quello che ritiene più opportuno.
Il lavoro di pubblica utilità, che prevede la prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato, è disciplinato dal d.m. 26 marzo 2001. Questo decreto ministeriale regola il lavoro di pubblica utilità a favore di alcune categorie di imputati offrendo la possibilità di coinvolgimento in settori come protezione civile e tutela ambientale. L’attività di volontariato deve avvenire rigorosamente presso Enti convenzionati nella regione in cui risiede il condannato, seguire le direttive del decreto e consistere in non meno di sei e non più di quindici ore di lavoro settimanale.