Auto usata, cosa fare se si riscontrano problemi dopo l’acquisto? Non perdere altro tempo, puoi recuperare tutti i tuoi soldi
In molti casi l’acquisto di un’auto usata può diventare un vero e proprio incubo a causa dei problemi che emergono dopo la consegna
L’acquisto di un’auto usata è sempre un salto nel buio, una scelta difficile che comporta alcuni rischi. Spesso però è l’unico modo che abbiamo per risparmiare. Può capitare però che qualche tempo dopo la consegna l’auto riveli difetti, problemi e malfunzionamenti di vario genere. In questi casi, è possibile richiedere un rimborso al venditore. La legge ci tutela, vediamo come.
Se l’auto è coperta da garanzia (quando è acquistata in concessionario) il venditore avrà l’obbligo di risolvere i problemi o di restituire la somma versata. Se l’auto non è coperta da garanzia, il processo di richiesta di rimborso può essere più complicato.
Come non si può giudicare un libro dalla copertina, così non si può giudicare un’auto usata solo dalla sua carrozzeria all’apparenza intonsa. Spesso si crede che i difetti estetici siano più evidenti rispetto a quelli meccanici, ma a volte non è così e si possono presentare poco dopo l’acquisto. In questo caso niente panico, perché anche i problemi di carrozzeria possono invalidare il contratto di vendita e comportare gli estremi di un rimborso.
La garanzia prevista dal Codice del consumo
Per esempio, se la vernice inizia a staccarsi dopo l’acquisto, anche solo parzialmente, è possibile richiedere la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto accordato. Così è stato stabilito da una recente sentenza della Cassazione (ordinanza. n. 28583 del 03.10.2022), che ha sottolineato come anche i difetti esterni siano importanti per la conformità del prodotto. La macchina deve essere in buono stato e rispondere alle caratteristiche presenti al momento dell’acquisto.
Secondo la legge il venditore è responsabile per i difetti dell’auto usata anche se non ne era a conoscenza. In base alla garanzia legale prevista dal Codice del consumo (Art. 130 D.Lgs. n. 206/2005) l’acquirente deve fare la richiesta di rimborso entro un termine massimo di 2 anni dal momento della consegna dell’auto, tempo che si può ridurre a 1 anno previo accordo scritto. Vale solo per gli acquisti effettuati presso venditori professionali, come i concessionari, e non nelle compravendite tra privati.
Risoluzione del contratto, altrimenti causa
In base all’Articolo 1453 del Codice civile, se la macchina presenta difetti gravi, come problemi nel telaio, nel cambio, nei freni o nelle sospensioni, è possibile chiedere al venditore di risolvere il contratto e di rimborsare l’acquisto. Questo vale anche nel caso di difetti estetici evidenti come la vernice scrostata, secondo la recente sentenza della Cassazione.
Se il venditore non accetta di risolvere il contratto e di restituire i soldi non c’è motivo di disperare. Si può sempre intentare un’azione legale per ottenere il rimborso del dell’acquisto, insieme al risarcimento dei danni subiti. È importante agire con tempestività e affidarsi a un avvocato esperto in materia. Comunque sappi che la legge è dalla tua parte e ti aiuterà a ottenere ciò che ti spetta.