A Città di Castello, in provincia di Perugia, i carabinieri hanno revocato la patente di guida ad un uomo di 33 anni per “mancanza dei requisiti”
I carabinieri di Città di Castello avrebbero dichiarato non valida la patente di guida dell’uomo. Il motivo? La sua tendenza ad abusare di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti avrebbero portato l’uomo ad avere dei comportamenti antisociali, tanto che negli ultimi mesi le forze dell’ordine sono dovute intervenire più di una volta. Anche i sanitari sono intervenuti più volte con l’ambulanza.
Ci troviamo di fronte ad una persona complicata, con comportamenti discutibili, che aveva, tuttavia, la possibilità di viaggiare in auto senza problemi in quanto provvisto regolarmente di patente di guida.
Ma dopo l’ennesimo controllo, i carabinieri di Città di Castello hanno richiesto alla Prefettura di poter revocare il documento di guida dell’uomo. La paura che il giovane potesse rappresentare un serio pericolo per sé stesso e per i cittadini era decisamente troppo alto.
Dopo le continue segnalazioni riguardo le condotte antisociali dell’uomo, sottoposto anche a misure di sicurezza, si è evidenziata un’escalation a livello comportamentale. Il 33enne, oltre alla tendenza ad abusare di alcoolici e sostanze stupefacenti, avrebbe avuto anche diverse problematiche personali, per le quali, negli ultimi mesi, si era reso necessario l’intervento dei Carabinieri e anche dei sanitari del 118.
La Prefettura ha quindi ritenuto che il possesso del documento di guida potesse rappresentare una situazione di estremo pericolo. E così come previsto dall’articolo 120 del Codice stradale si è proceduto immediatamente alla revoca della patente per mancanza di requisiti morali.
Secondo l’articolo 120 «Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste, […], le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica […]. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma».