Una delle regole fondamentali quando ci mettiamo al volante è non essere in stato di ebbrezza. Se non ci sentiamo nelle migliori condizioni psicofisiche, evitiamo di guidare: si tratta di una semplice regola di sicurezza, da seguire sempre e comunque. Non soltanto per paura dell’etilometro, spesso oggetto di controversie nelle aule dei tribunali.
Se la misurazione non è accurata, infatti, il guidatore corre il rischio di incontrare spiacevoli conseguenze immeritate. L’etilometro, infatti, non risulta sempre affidabile al 100%. Ma se il conducente riesce a dimostrare che la sua multa dipende da un etilometro non funzionante, le cose cambiano.
Nel 2022 la Corte di Cassazione ha invertito la rotta. Grazie all’ordinanza 4288 del 10 febbraio 2022 è riuscita ad equiparare il dispositivo per misurare il tasso alcolemico con altre apparecchiature, normalmente utilizzate per il rilevamento delle infrazioni stradali, come tutor e autovelox.
In parole povere, anche l’etilometro dovrà essere sottoposto ad una taratura periodica. Questo significa che gli automobilisti avranno una marcia in più nel far valere le loro ragioni, qualora questo si rendesse necessario.
Un passaggio importante dell’ordinanza della Suprema Corte è quello che riguarda l’onere della prova, che spetterebbe alla Pubblica Amministrazione.
Per la Corte di Cassazione: «In tema di violazione al Codice della strada, il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’attestazione della verifica che l’apparecchio da adoperare per l’esecuzione dell’alcoltest è stato preventivamente sottoposto alla prescritta e aggiornata omologazione e all’indispensabile corretta calibratura. L’onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla pubblica amministrazione, poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria».
Sono tre le soglie fissate dalla legge che fanno scattare le multe:
Tutto questo non vale nel caso dei neopatentati, per i quali non sono previste soglie.