Segnaletica stradale, te lo avranno detto In tanti, ma non ti salvi I Spendi solo soldi e ti arriva la multa
Molte le credenze su possibili multe da cui essere esentati riguardo la segnaletica: occhio a non cascarci perché è un falso mito che potrebbe anche costarti più del dovuto e non ti salverà di certo dalla contravvenzione.
C’è una situazione che da sempre genera angoscia e dubbio in milioni di automobilisti e riguarda una componente essenziale e assai complessa della circolazione: i segnali stradali. Molte infatti le multe derivanti da mancati rispetti di tali cartelli e occorre fare un pochino di chiarezza a riguardo.
I segnali stradali si dividono in varie categorie: orizzontali, verticali, luminosi e manuali. La forma dei cartelli in questione in particolar modo è la discriminante spesso che può decidere o meno una contravvenzione.
Spesso infatti ci capita di incappare in segnaletiche che non riportano una precisa ordinanza e qui iniziano i dubbi dei più: in caso di multa va pagata o si può contestare? La legge a riguardo precisa che i Comuni e le amministrazioni sono tenute ad emettere specifiche ordinanze per far sì che determinati cartelli siano validi.
Esistono però, come sempre, delle eccezioni: una sentenza della Corte di Cassazione ha infatti emesso un decreto che inchioda gli automobilisti che sperano di appellarsi a una mancanza del comune per evitare i pagamento. Vediamo di che si tratta.
Segnali stradali: ecco cosa dice la legge
La corte ha dunque stabilito che anche se il cartello non riporta sul retro il numero di ordinanza della prescrizione è ugualmente valido. Ciò comporta che una infrazione non è cancellabile e pertanto andrà pagata come tutte le altre multe.
I segnali stradali anche se privi di ordinanza, dunque, sono validi e vanno rispettati alla lettera secondo quanto indicato espressamente nel Codice della Strada. Pena sanzioni certe e non derogabili ne tantomeno contestabili. Non illudiamoci per un cavillo a cui spesso ci si prova ad aggrappare che non ci salverà.
Se il Comune o l’amministrazione ha formalmente emesso la suddetta ordinanza con un relativo provvedimento numerato ma non ha provveduto (al momento della data di infrazione) ad apporre sul retro del cartello verticale il numero preciso del provvedimento, vale a tutti gli effetti. Come tale, di conseguenza, le infrazioni riscontrate andranno saldate e verranno tenute valide come le altre. In caso si voglia comunque effettuare un ricorso, al di la della presunta innocenza o meno dinanzi a una contravvenzione, occorre rivolgersi al Giudice di Pace entro 30 gg dalla notifica o al Prefetto entro il limite di 60 gg.