Guida in stato di ebrezza, in questa situazione ti salvi dalla multa: se sei fortunato puoi scamparla
Il corretto funzionamento dell’etilometro è- a dir poco- fondamentale per verificare il tasso alcolemico. Ma è anche condizione fondamentale per validare la multa? In molti se lo chiedono e noi oggi i daremo una degna risposta in merito…
Mai mettersi al volante quando si è in stato di ebbrezza. Si tratta di una regola per la sicurezza che va seguita sempre e comunque, e non solo per il timore dei risultati del test dell’etilometro, ma anche per la nostra incolumità, oltre che quella altrui…
Lo strumento poco fa menzionato verifica- in poco tempo- il cosiddetto tasso alcolemico del conducente ed è pertanto in grado di dire se supera le soglie fissate dalla legge. Ma in realtà, se l’automobilista non si sente oggettivamente nelle migliori condizioni psico-fisiche, è certamente preferibile evitare proprio di guidare. A ogni modo, sicurezza a parte, che deve starci a cuore come prima cosa, la battaglia dell’etilometro si sposta spesso e volentieri dalle strade alle aule dei tribunali.
In molti casi, oggetto della controversia, pure assai tosta e feroce, è proprio l’etilometro, in particolare il suo corretto funzionamento. Non per nulla se la misurazione non è accurata, il guidatore rischia di subire conseguenze che- in realtà. non meriterebbe.
C’è poco da meravigliarsi e da ridere, e ve lo diciamo pure assai chiaramente, in quanto l’etilometro, chiamato anche alcol test, è un dispositivo che non può sempre assicurare impeccabilità.
E se il conducente multato è in grado di dimostrarlo, ecco che la multa ricevuta, e che gli ha fatto salire il sangue al cervello, finisce per essere annullata. Cerchiamo allora di capire insieme quando la multa non è valida per via di un etilometro non perfettamente funzionante.
Non è sempre fedele, cosa dice la Legge in proposito
Il 2022 è un anno importante in tema di guida in stato di ebbrezza, etilometro e multe agli automobilisti. Lo è- e lo è stato- dal momento che la Corte di Cassazione ha cambiato un orientamento consolidato. Ancora più precisamente, con l’ordinanza numero 4288 del 10 febbraio 2022, ha di fatto equiparato il dispositivo per la misurazione del tasso alcolemico con le altre apparecchiature utilizzate per rilevare le infrazioni al Codice della strada, come l’autovelox e il tutor.
In poche parole, anche l’etilometro deve essere necessariamente e obbligatoriamente sottoposto alla taratura periodica. Per gli automobilisti significa – pertanto- avere una carta in più per fare valere le proprie ragioni in sede di ricorso nel caso in cui ritengano di essere stati ingiustamente sanzionati dalle forze dell’ordine. Più precisamente i giudici si sono espressi sul ricorso dell’automobilista che contestava la non sottoposizione a revisione periodica dell’etilometro.
C’è poi- per la verità- un altro passaggio assai importante dell’ordinanza della Suprema Corte in merito al corretto funzionamento dell’etilometro che vale la pena ben evidenziare. Si tratta di quello relativo all’onere della prova. Per i togati spetta- infatti- alla Pubblica Amministrazione, sia in ambito civile che penale.
Si legge – infatti- testualmente che “in tema di violazione al Codice della strada, il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’attestazione della verifica che l’apparecchio da adoperare per l’esecuzione dell’alcoltest è stato preventivamente sottoposto alla prescritta e aggiornata omologazione e all’indispensabile corretta calibratura. L’onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla pubblica amministrazione, poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria“.
Poco fa abbiamo accennato alle soglie fissate dalla legge che fanno scattare la multa ai danni degli automobilisti. Ce ne sono 3 e a fare fede sono proprio i risultati forniti dall’etilometro. Nel dettaglio: tra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue è prevista la sanzione amministrativa da 532 a 2.127 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi, nel caso di rilevamento tra 0,8 e 1,5 grammi per litro scatta l’ammenda da 800 a 3.200 euro e si aggiungono l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi a 7 anni, ma, attenzione, dal momento che se il livello di alcol nel sangue supera il livello di 1,5 grammi per litro, gli automobilisti vanno incontro all’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, all’arresto da 6 mesi a 1 anno, alla sospensione della patente da 1 a 2 anni, al sequestro preventivo del mezzo e alla sua confisca.
Un caso particolare è rappresentato dal trattamento normativo riservato ai neopatentati, ovvero coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni. In questo caso non sono- infatti – previste soglie e la tabella alcolemica e unica. La sanzione amministrativa è sempre da 155 a 524 euro con l’importo raddoppia se hanno provocato un incidente stradale mentre erano al volante dell’auto.