Revisioni, cambia tutto finalmente: addio al fastidioso problema
Per la revisione mezzi pesanti c’è una bella novità. Quale? L’ addio restrizioni. In sostanza si dovrò solo monitorare lo stato dei veicoli aziendali seguendo con estrema cura le ultime disposizioni normative e contando su innovativi sistemi di controllo.
La Direzione Generale per la Motorizzazione annulla le restrizioni imposte negli anni precedenti a scapito degli studi di consulenza automobilistica e in merito alla revisione dei mezzi pesanti. Inoltre, con l’entrata in vigore del D. M. n. 466 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, aggiorna definitivamente la disciplina in materia di revisioni...
Lo scorso luglio 2019 la Direzione Generale per la Motorizzazione ha messo -finalmente- un bel punto alla questione delle revisioni dei mezzi pesanti. A seguito della sentenza del Tar del Lazio viene, infatti, emessa la circolare 22267 che annulla definitivamente le note del 7 agosto 2015 e dell’11 ottobre 2016. Cosa significa in parole povere? Che è possibile rivolgersi agli studi di consulenza automobilistica per procedere alla prenotazione e allo svolgimento delle revisioni dei mezzi pesanti in proprio possesso senza subire alcuna forma di limitazione.
Prima di questo provvedimento- è doveroso ricordarlo per dovere assoluto di cronaca- gli studi di consulenza automobilistica potevano procedere alla prenotazione delle revisioni per conto dell’impresa solo entro la loro stessa provincia di residenza. Inoltre, lo svolgimento della revisione sui mezzi era possibile esclusivamente presso centri autorizzati estranei al circuito degli studi di consulenza.
Di riflesso, le imprese che sceglievano di farsi supportare da quest’ultimi per procedere alla revisione dei mezzi aziendali dovevano- necessariamente- adattarsi alle soluzioni da loro offerte facendo pure i conti con lunghi tempi di attesa e assai inutili spostamenti.
Come giustamente sottolineato anche dalla Direzione Generale per la Motorizzazione, le note degli anni precedenti circa le restrizioni imposte non solo guastano ciò che è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2019 per la revisione presso privati, ma si scontrano anche con la Direttiva Bolkestein e con il relativo decreto italiano. Ma di che cosa si tratta e che cosa indica?
La Direttiva Bolkestein, questa sconosciuta
La Direttiva Bolkestein è una disposizione europea che risale al 2006. Si tratta della Direttiva 123/CE che porta il nome del suo firmatario, ovvero l’olandese Frits Bolkestein. Con la Bolkestein l’Unione Europea sceglie di liberalizzare il mercato dei servizi attraverso la libera circolazione e l’abbattimento delle barriere tra i paesi membri. Punti cardine di questa disposizione sono sostanzialmente due : la semplificazione delle procedure burocratiche e l’assottigliamento delle pratiche amministrative. La Direttiva Europea è stata recepita in Italia con il D. Lgs. n° 59 del 23 marzo 2010, il quale all’art. 10 conferma che l’accesso alle attività di servizi e la loro operatività sono “espressioni di libertà di iniziativa economica e che, pertanto, non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie”.
Gli studi di consulenza automobilistica sono meglio conosciuti come agenzie di pratiche auto e fungono- in pratica- da intermediari tra la Pubblica Amministrazione e le flotte aziendali. Attraverso le loro attività, fissate dalla Legge n° 264 dell’8 agosto del 1991 e da successive modificazioni, gli studi di consulenza offrono servizi diversi alle flotte aziendali al fine di agevolare procedure che -altrimenti- richiederebbero l’impiego di operatori dedicati allo svolgimento di singole operazioni e – pertanto- inutili e assai esasperanti perdite di tempo.
Le agenzie di pratiche auto sono- inoltre- tra i soggetti indicati dallo Stato a cui le aziende impegnate nei trasporti possono rivolgersi per procedere alla revisione degli autocarri. Con la legge di Bilancio 2019 e il D. M. n. 466 in vigore dal 23 novembre 2021, lo Stato ha esteso la partecipazione alle officine private ed ha imposto nuove scadenze e sanzioni.
Per i veicoli con massa complessiva non superiore ai 35 quintali, la revisione va fatta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e poi ripetuta ogni 2 anni. I mezzi con massa complessiva uguale o superiore a 35 quintali e i veicoli destinati al trasporto di persone o cose con conducente e più di nove posti a sedere devono essere revisionati ogni anno.
Oltre che atto imposto dalla legge, sottoporre a revisione un mezzo aziendale è un’azione decisamente responsabile. Durante la revisione del veicolo- difatti- vengono controllate: la condizione strutturale esterna, la leggibilità delle targhe, sia quella del veicolo che quella dell’eventuale rimorchio, l’impianto elettrico e quello frenante, le eventuali strutture accessorie come cunei, cronotachigrafo, ribaltabile, attestazioni e certificazioni.
Tutto questo consente ai driver di lavorare in sicurezza con mezzi in ottime condizioni e ai titolari di evitare di spendere denaro per l’acquisto di nuovi veicoli.
Inoltre, in caso di revisione scaduta o assente la circolazione del veicolo viene sospesa e bisogna pagare una multa che va da 168 a 674 €. La sanzione poi aumenta pure in base a diverse variabili. Per esempio per revisione falsa:, da 419 a 1682 €, o ancora per circolazione con veicolo sospeso perché in attesa di revisione si va da 1941 a 7767 € mentre per sequestro del mezzo per 90 giorni.