Guida in città, senza questa cosa non puoi circolare: sono migliaia di euro di multe | Mettila subito in auto
Chi guida senza patente rischia sul serio pesanti sanzioni anche se bisogna distinguere il grado dell’infrazione. In che senso? Diciamo che un conto è guidare senza patente per aver semplicemente dimenticato il documento, mentre un altro decisamente molto più grave, è mettersi al volante senza aver mai conseguito la patente, oppure con patente scaduta, sospesa, ritirata o revocata. Per ognuna di queste violazioni sono previste sanzioni differenti. Non ci resta che scoprirlo insieme…
Il 18 maggio 2022 è arrivato un importantissimo aggiornamento con i nuovi importi delle sanzioni e alcune modifiche normative a seguito della legge di conversione del decreto Infrastrutture 2021. Ma quali sono le novità?
Chi conduce un veicolo, e in particolar modo un’auto, deve necessariamente avere appresso una patente di guida valida, oltre che nel formato originale. Nonostante da qualche anno sia in corso una politica di dematerializzazione dei documenti, non è affatto permesso mostrare una semplice copia della patente, anche se autenticata, o una versione digitale.
Tuttavia la legge è piuttosto indulgente verso chi viene sorpreso a guidare senza patente per averla dimenticata a casa. In che senso? In questo caso “parte” la multa, prevista dall’articolo 180 comma 7 del CdS, la cui cifra varia dai è 42 a 173 euro. Il successivo comma 8 precisa- però -che il conducente sanzionato ha l’obbligo di presentarsi, entro i termini comunicatigli dall’agente accertatore, presso il competente comando di polizia locale o stradale al fine di mostrare l’effettivo possesso del documento. E se non lo dovesse fare? Beh, non gli converrebbe affatto dal momento che se lo facesse si beccherebbe una sanzione bella tosta la cui cifra oscilla tra i 430 ai 1.731 euro.
Le sanzioni previste se non sei patentato ma sei alla guida
La severità delle sanzioni per guida senza patente inizia ad aumentare quando si viene trovati al volante con il documento scaduto di validità. Nell’ipotesi in questione l’articolo 126 comma 11 Cds dispone una multa da 158 a 638 euro e l’applicazione della sanzione accessoria del ritiro immediato della patente, senza se e senza ma!
Dunque che fare a quel punto? Per rientrare velocemente in possesso della patente ritirata bisognerà- necessariamente- pagare la contravvenzione e procedere con il rinnovo sottoponendosi alla visita medica obbligatoria entro 10 giorni dall’accertamento dell’infrazione. Se non ci dovessimo affrettare, la patente finirà in Prefettura e a questo punto i tempi si allungheranno e pure di tanto!
Ricordiamo che – però- a causa dell’emergenza Covid la validità scadenza patenti è stata prorogata. Qui la faccenda inizia a diventare molto seria, anche se l’art. 1 del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 ha depenalizzato il reato di guida di veicoli se non si ha conseguito la patente idonea riducendolo a illecito amministrativo , tranne nel caso di recidiva.
In parole povere ora come ora chi si mette alla guida di un’auto senza aver mai preso la corrispettiva patente è punito con una multa comunque pesantissima da 5.000 a 30.000 euro + fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. La medesima sanzione si applica anche nei confronti di chi guida con patente revocata , sebbene occorra pure che il provvedimento di revoca sia già stato notificato all’interessato, o di chi sia stato giudicato permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici/psichici richiesti . In tal caso la violazione si intende commessa da chiunque guida dopo l’esito negativo della visita medica, anche se non è stato ancora emesso nei sui confronti un formale provvedimento di revoca ergo su questo punto bisognerebbe chiedere maggiori informazioni al riguardo agli organi competenti.
Comunque sia, nel caso di recidiva nel biennio si applica la pena dell’arresto fino a 1 anno e la confisca amministrativa del veicolo, configurando un’autonoma fattispecie di reato. Infine dobbiamo anche specificare che nella situazione di guida senza patente, o con patente negata dalla CML, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni se il soggetto in questione risulta già sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale . Ricordiamo- infatti- che si applica in tale caso la sanzione prevista dall’art. 73 del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011)
Non per nulla l’articolo 218 comma 6 del Codice della Strada chi circola abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 2.046 a 8.186 euro + revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi. In caso di recidiva poi avviene pure la confisca del veicolo.
Di recente- inoltre- la sentenza n. 1417/2021 della Corte di Cassazione ha confermato che la guida successiva al ritiro materiale della patente, ma che precede l’adozione formale del provvedimento di sospensione da parte dell’autorità, configura allo stesso modo la violazione dell’art. 218 comma 6 , che tratta di guida con patente sospesa, e dev’essere quindi punita con le stesse identiche sanzioni.