Posto di blocco, attento alle nuove regole: ti rovinano la vita
Una nuova sentenza della Cassazione (n. 20033/2022) ha confermato che, in caso di una certa violazione del Codice della Strada, scatta la confisca del veicolo. Ma quando accade esattamente? Gli automobilisti vogliono saperne assolutamente di più…
Non si scappa: eh no, la sanzione viene applicata anche se il proprietario del veicolo ha violato le regole per lavoro di pubblica utilità. A quale violazione si riferisce la Cassazione e cosa dice la legge? Scopriamolo insieme meglio e nel dettaglio…
Se vieni fermato durante un controllo stradale e rifiuti di sottoporti al test antidroga rischi una sanzione pesante, ovvero la confisca del veicolo. Sei soggetto alla sanzione anche in caso di lavori di pubblica utilità previsti dalla legge (art. 187 co. 8 CdS). Lo stabilisce chiaramente la sentenza n. 20033/2022 della Cassazione riferendosi agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’effetto dell’alcol e di sostanze stupefacenti).
Nel caso in questione la conducente era stata assolta dal reato di guida senza patente che tra l’altro per legge non è reato e non era stata applicata la sanzione della confisca (art. 187 CdS). Ansa ha riportato che la Corte di Appello di Ancona considererà la “doverosa” applicazione della confisca se il veicolo non appartiene a persona estranea al reato e non è nemmeno responsabile della negligenza.
In quali sanzioni si incorre nel caso di violazione?
A seguito dell’accertamento, se si riscontra nel proprietario della vettura l’alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di droghe, ai sensi dell’art. 187 CdS vengono applicate le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 a 6000 euro, arresti da 6 mesi a 1 anno e patente sospesa da 1 a 2 anni con ritiro immediato della stessa. Spetta poi l Prefetto redigere il provvedimento di sospensione della patente. Se il conducente responsabile della violazione non è il proprietario del mezzo, il periodo di sospensione della patente addirittura raddoppia. Le sanzioni aumentano da un terzo alla metà (art. 186 co. 1-bis del CdS) in termini di periodo della sospensione della patente se i conducenti sono di età inferiore ai 21 anni, neopatentati o autisti professionisti.
Scatta – invece- la confisca in caso di recidiva in un triennio e di guida di autoveicoli con massa totale a pieno carico superiore ai 3,5 t se il conducente viene trovato in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti e che abbia provocato un incidente stradale anche senza feriti. Oltre al rifiuto di sottoporsi al test antidroga, ci sono anche altri casi più comuni in cui scatta la confisca del veicolo. Quali sono?
Il superamento del limite di velocità, ovvero oltre i 40 km/h che risulta più grave per autisti professionisti e neopatentati, guida di un veicolo per cui serve una patente di categoria diversa rispetto a quella in possesso, servizio di taxi abusivo, violazione del divieto di sorpasso e circolazione contromano in curva o sulla corsia di emergenza, recidiva di guida senza la cintura di sicurezza, violazione del divieto di circolazione per trasporto di cose disposto dal Prefetto.