Limiti di velocità, non pagare la multa quando succede questo: non glieli regalare
La multa per eccesso di velocità possiamo dire che si trova senza ombra di dubbio anch’essa in cima alla lista delle ultimissime cose che un guidatore di qualsiasi età e professione vorrebbe vedersi recapitare a casa propria Inoltre c’è pure da dire la cifra da pagare può essere variabile ma sempre molto salata, sino a giungere al possibile ritiro della patente. Insomma, “una bella gatta da pelare”, non c’è che dire!
La multa per eccesso di velocità è una delle più comuni infrazioni tra gli automobilisti, rilevate molto spesso da autovelox e tutor. Il Codice della strada punisce con particolare severità questa violazione. Difatti, oltre alla sanzione amministrativa – spesso salata – c’è la decurtazione dei punti e, nei casi più gravi, la sospensione della patente di guida. La legge indica i termini entro i quali la sanzione può essere notificata a casa per poter poi fare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto. Di seguito si spiegherà come si calcola la multa per eccesso di velocità, cosa cambia per i neopatentati, i tempi e le regole del Codice della strada.
Il Codice della strada prevede le sanzioni per eccesso di velocità dall’articolo 142 in poi. Più si eccede il limite di velocità imposto, e più la multa sarà salata; per la precisione ecco i singoli scaglioni: da 42 euro a 173 euro per il superamento del limite di velocità fino a un massimo di 10 km/h, da 173 euro a 694 euro e la decurtazione di 3 punti sulla patente per il superamento del limite di velocità compreso tra i 10 km/h e i 40 km/h, da 543 euro e 2.170 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente per il superamento del limite di velocità compreso tra i 40 km/h e 60 km/h.
In questo caso è prevista pure la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che va da uno a tre mesi (tra otto e diciotto mesi in caso di recidiva in un biennio), da € 845 a € 3.382 e la decurtazione di 10 punti sulla patente per il superamento di oltre 60 km/h del limite di velocità. Anche in tale frangente è prevista la sospensione della patente di guida per un periodo che va da sei mesi a un anno. Se l’infrazione per eccesso di velocità di oltre 60 km/h viene ripetuta due volte in un biennio, è comminata la revoca della patente.
Il Codice della strada prevede anche che la multa sia più elevata se l’infrazione viene commessa nelle ore notturne, precisamente dalle 22.00 alle 7.00: in questi casi, l’aumento è di un terzo. Se il pagamento della multa avviene entro 5 giorni dalla notifica della violazione, il sanzionato ha lo sconto del 30% sull’importo.
Multa per eccesso di velocità, che cosa comporta e fino a quanto può ammontare
Oltre alla sanzione amministrativa, chi supera i limiti di velocità può incorrere nella sospensione (e non la revoca, che è una cosa ben diversa!) della patente. Ai sensi dell’articolo 142 del Codice della strada, se l’automobilista supera il limite di oltre 60 km/h, si vedrà sospendere la patente da 6 a 12 mesi, oltre a dover pagare una sanzione che va dagli 829 si 3.316 euro.
Le cose peggiorano poi in caso di recidiva. Se nel giro di 2 anni l’automobilista supera per due volte i limiti di velocità di oltre 40 km/h, la sospensione della patente va da 8 a 18 mesi. Non esiste un metodo matematicamente esatto per capire se l’autovelox è attivo o meno mentre si transita con la macchina in un dato punto della strada. Tuttavia, si può fare un tentativo consultando il sito della Polizia di Stato, dove sono indicati come si deve i tratti stradali in cui gli strumenti di rilevazione della velocità sono attivi, oppure no.
Gli autovelox- inoltre- devono essere opportunamente segnalati in anticipo con cartelli chiari e ben visibili , come da Direttiva Minniti). Esiste un lieve margine di tolleranza, cioè uno sforamento minimo dei limiti di velocità che non fa scattare la multa. Si tratta della cosiddetta “tolleranza autovelox” nell’ordine del 5% sia oltre i 100 km/h che al di sotto. Bisogna precisare che 90 giorni è il termine massimo entro il quale chi ha commesso l‘infrazione stradale di eccesso di velocità, o altro, deve ricevere la contravvenzione. Nel conteggio dei 90 giorni non si conta- però- quello in cui è avvenuta la violazione mentre si conteggiano sempre e comunque le festività.
Come è noto, si chiamano neopatentati coloro che hanno la patente di guida A2, A, B1 o B da meno di 3 anni. Per questa categoria, la legge prevede particolari limiti di velocità: 100 km/h in autostrada, 90 km/h sulle strade extraurbane, 50 km/h nei centri abitati (salvi alcuni tratti, appositamente segnalati, nei quali i Comuni possono elevare il limite fino a 70 km/h). I neopatentati che, durante la guida, superano i suddetti limiti di velocità, rischiano una multa compresa tra 161 euro e 647 euro, inoltre la decurtazione dei punti dalla patente viene raddoppiata nei casi in cui le regole della strada lo prevedono.
In caso di errori palesi ed evidenti, è possibile impugnare il verbale di eccesso di velocità. Ad esempio se la targa della macchina riportata è incompleta o errata, se la notifica avviene oltre 90 giorni dall’infrazione o, ancora, se non è riportato il motivo che ha reso impossibile la contestazione immediata (Corte di cassazione sentenza 18156/2017).
Si può anche impugnare una sanzione stradale e chiederne l’annullamento. E per farlo ci si può rivolgere al giudice di pace, oppure al Prefetto; ci sono però dei limiti temporali da rispettare: 30 giorni dalla ricezione della multa davanti al giudice di pace, 60 giorni davanti al prefetto. I due ricorsi sono da proporsi alternativamente non potendo essere cumulati. Per il ricorso al giudice di pace è previsto un contributo unificato di 43 euro per le multe di importo fino a 1.033 euro e il costo aumenta più è elevata la sanzione. Invece contestare una multa davanti al Prefetto è assolutamente gratuito. Ma attenzione perché se il ricorso non viene accettato la multa viene raddoppiata rispetto all’importo originale.